Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell'art. 11,  comma  1,  del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Proroga  dei  termini  previsti  dall'articolo  1,   comma   1,   del
  decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni,
  dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1,  del
  decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 14 luglio  2020,  n.  74,  nonche'  di  alcuni  termini
  correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15
ottobre 2020»; 
    b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei  ministri
del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020» sono soppresse. 
  ((1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, dopo le parole: «sospensione dei congressi,» sono
inserite  le  seguenti:  «  ad  eccezione  di  quelli  inerenti  alle
attivita' medico-scientifiche e di educazione  continua  in  medicina
(ECM),».)) 
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre
2020». 
  3.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato 1 sono prorogati al  15  ottobre  2020,  ((salvo  quanto
previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato  medesimo)),  e  le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente. 
  4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle
individuate nell'allegato 1, connessi  o  correlati  alla  cessazione
dello stato di emergenza dichiarato con delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 31 gennaio 2020, non sono  modificati  a  seguito  della
proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei
ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita  al  31
luglio 2020. 
  5.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge n. 19 del 2020, i  quali  saranno  adottati  sentiti  i
presidenti delle regioni interessate nel caso in cui  le  misure  ivi
previste riguardino esclusivamente  una  Regione  o  alcune  regioni,
ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle  province
autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,  e
comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  continua  ad  applicarsi  il   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176. 
  6. Al fine di garantire, anche nell'ambito  dell'attuale  stato  di
emergenza epidemiologica ((da COVID-19)), la piena continuita'  nella
gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica, alla legge 3 agosto  2007,  n.  124,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per  una
sola  volta»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «con   successivi
provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro
anni»; 
    b) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per  una
sola  volta»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «con   successivi
provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro
anni»; 
    c) all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per  una
sola  volta»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «con   successivi
provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro
anni». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  1  e  2  del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35  (Misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Misure urgenti per evitare la  diffusione  del
          COVID-19). -  1.  Per  contenere  e  contrastare  i  rischi
          sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19,  su
          specifiche   parti   del   territorio   nazionale   ovvero,
          occorrendo,  sulla  totalita'  di  esso,   possono   essere
          adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
          o piu' misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi
          predeterminati, ciascuno di durata non superiore  a  trenta
          giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al
          15 ottobre 2020, termine dello stato di  emergenza,  e  con
          possibilita' di modularne l'applicazione in aumento  ovvero
          in  diminuzione  secondo  l'andamento  epidemiologico   del
          predetto virus. 
              2. Ai sensi e per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
          possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza  e
          proporzionalita'  al  rischio  effettivamente  presente  su
          specifiche parti  del  territorio  nazionale  ovvero  sulla
          totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure: 
                a)  limitazione  della  circolazione  delle  persone,
          anche   prevedendo   limitazioni   alla   possibilita'   di
          allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
          non per spostamenti individuali limitati nel tempo e  nello
          spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni  di
          necessita' o urgenza,  da  motivi  di  salute  o  da  altre
          specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita'  motorie  o
          con  disturbi  dello  spettro  autistico,  con  disabilita'
          intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
          e comportamentali con necessita' di  supporto,  certificate
          ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
          uscire  dall'ambiente  domestico  con   un   accompagnatore
          qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
          persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
          di sicurezza sanitaria; 
                b) chiusura al pubblico  di  strade  urbane,  parchi,
          aree da gioco, ville e  giardini  pubblici  o  altri  spazi
          pubblici; 
                c) limitazioni  o  divieto  di  allontanamento  e  di
          ingresso in territori comunali,  provinciali  o  regionali,
          nonche' rispetto al territorio nazionale; 
                d)  applicazione  della   misura   della   quarantena
          precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti
          con casi confermati di malattia infettiva diffusiva  o  che
          entrano nel territorio nazionale  da  aree  ubicate  al  di
          fuori del territorio italiano; 
                e) divieto assoluto  di  allontanarsi  dalla  propria
          abitazione o dimora per le persone sottoposte  alla  misura
          della quarantena, applicata  dal  sindaco  quale  autorita'
          sanitaria locale, perche' risultate positive al virus; 
                f) 
                g) limitazione  o  sospensione  di  manifestazioni  o
          iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di  ogni  altra
          forma di riunione o di assembramento in  luogo  pubblico  o
          privato, anche di carattere  culturale,  ludico,  sportivo,
          ricreativo e religioso; 
                h) sospensione delle cerimonie  civili  e  religiose,
          limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
                h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa  con
          la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose  diverse
          dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie
          ai fini  dello  svolgimento  delle  funzioni  religiose  in
          condizioni di sicurezza; 
                i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale
          da ballo, discoteche, sale giochi, sale  scommesse  e  sale
          bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
          o altri analoghi luoghi di aggregazione; 
                l) sospensione dei congressi, ad eccezione di  quelli
          inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di educazione
          continua in medicina (ECM), di ogni tipo di evento  sociale
          e di ogni altra  attivita'  convegnistica  o  congressuale,
          salva la possibilita' di svolgimento a distanza; 
                m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni
          sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi  pubblici  o
          privati,  ivi  compresa  la  possibilita'  di  disporre  la
          chiusura temporanea di  palestre,  centri  termali,  centri
          sportivi, piscine, centri  natatori  e  impianti  sportivi,
          anche se privati, nonche' di disciplinare le  modalita'  di
          svolgimento degli allenamenti  sportivi  all'interno  degli
          stessi luoghi; 
                n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche,
          ricreative, sportive  e  motorie  svolte  all'aperto  o  in
          luoghi  aperti  al   pubblico,   garantendo   comunque   la
          possibilita' di svolgere  individualmente,  ovvero  con  un
          accompagnatore per i minori o le persone non  completamente
          autosufficienti, attivita' sportiva  o  attivita'  motoria,
          purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
          e di almeno un metro per le attivita'  motorie,  ludiche  e
          ricreative; 
                o) possibilita'  di  disporre  o  di  demandare  alle
          competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
          riduzione o la  sospensione  di  servizi  di  trasporto  di
          persone e di merci,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,
          marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
          di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
          del servizio di trasporto delle persone e' consentita  solo
          se il gestore predispone le  condizioni  per  garantire  il
          rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio; 
                p) sospensione dei servizi educativi  per  l'infanzia
          di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13  aprile  2017,
          n. 65, e delle attivita' didattiche delle  scuole  di  ogni
          ordine e grado, nonche'  delle  istituzioni  di  formazione
          superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta
          formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  di   corsi
          professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
          universita' per anziani, nonche' dei corsi professionali  e
          delle attivita' formative svolti da  altri  enti  pubblici,
          anche territoriali e locali, e da soggetti  privati,  o  di
          altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame,
          ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita'  in
          modalita' a distanza; 
                q)  sospensione  dei   viaggi   d'istruzione,   delle
          iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
          delle uscite didattiche  comunque  denominate,  programmate
          dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado  sia
          sul territorio nazionale sia all'estero; 
                r) limitazione o sospensione dei servizi di  apertura
          al pubblico o chiusura dei musei e degli altri  istituti  e
          luoghi della cultura di cui all'art.  101  del  codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'  dell'efficacia
          delle  disposizioni  regolamentari  sull'accesso  libero  o
          gratuito a tali istituti e luoghi; 
                s) limitazione della presenza fisica  dei  dipendenti
          negli  uffici  delle   amministrazioni   pubbliche,   fatte
          comunque salve le attivita'  indifferibili  e  l'erogazione
          dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
          a modalita' di lavoro agile; 
                t)  limitazione   o   sospensione   delle   procedure
          concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per  il
          personale   sanitario   e   socio-sanitario,    finalizzate
          all'assunzione  di  personale  presso  datori   di   lavoro
          pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
          in  cui  la  valutazione  dei   candidati   e'   effettuata
          esclusivamente su basi curriculari ovvero con  modalita'  a
          distanza, fatte salve l'adozione degli  atti  di  avvio  di
          dette procedure entro i termini  fissati  dalla  legge,  la
          conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
          ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita'  di
          svolgimento  dei  procedimenti  per  il   conferimento   di
          specifici incarichi; 
                u)  limitazione   o   sospensione   delle   attivita'
          commerciali di  vendita  al  dettaglio  o  all'ingrosso,  a
          eccezione  di   quelle   necessarie   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita' da espletare con  modalita'  idonee  ad  evitare
          assembramenti di persone, con obbligo a carico del  gestore
          di predisporre le condizioni per garantire il  rispetto  di
          una distanza di sicurezza interpersonale  predeterminata  e
          adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 
                v)  limitazione  o  sospensione  delle  attivita'  di
          somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
          di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar  e
          ristoranti,  ad  esclusione  delle  mense  e  del  catering
          continuativo su base contrattuale,  a  condizione  che  sia
          garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
          un metro, e della ristorazione  con  consegna  a  domicilio
          ovvero   con   asporto,   nel    rispetto    delle    norme
          igienico-sanitarie  previste  per  le  attivita'   sia   di
          confezionamento  che  di  trasporto,   con   l'obbligo   di
          rispettare  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di
          almeno un metro, con il divieto  di  consumare  i  prodotti
          all'interno dei locali e con il divieto  di  sostare  nelle
          immediate vicinanze degli stessi; 
                z)  limitazione  o  sospensione  di  altre  attivita'
          d'impresa   o   professionali,   anche   ove    comportanti
          l'esercizio  di  pubbliche  funzioni,  nonche'  di   lavoro
          autonomo, con possibilita' di  esclusione  dei  servizi  di
          pubblica necessita'  previa  assunzione  di  protocolli  di
          sicurezza  anti-contagio  e,  laddove  non  sia   possibile
          rispettare  la   distanza   di   sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio come principale  misura  di  contenimento,  con
          adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; 
                aa) limitazione o sospensione di fiere e  mercati,  a
          eccezione   di   quelli   necessari   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita'; 
                bb)  specifici  divieti   o   limitazioni   per   gli
          accompagnatori  dei  pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei
          dipartimenti di  emergenza-urgenza  e  accettazione  e  dei
          reparti di pronto soccorso (DEA/PS); 
                cc) divieto o limitazione dell'accesso di  parenti  e
          visitatori in  strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,
          residenze sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,  strutture
          riabilitative,  strutture  residenziali  per  persone   con
          disabilita' o per anziani, autosufficienti  e  no,  nonche'
          istituti penitenziari e istituti penitenziari  per  minori;
          sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali  e
          residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
          autosufficienti, per persone con  disturbi  mentali  e  per
          persone  con  dipendenza  patologica;  sono  in  ogni  caso
          garantiti gli incontri tra  genitori  e  figli  autorizzati
          dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
          sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto; 
                dd) obblighi di comunicazione al  servizio  sanitario
          nazionale nei confronti di coloro  che  sono  transitati  e
          hanno  sostato  in  zone  a  rischio  epidemiologico   come
          identificate dall'Organizzazione mondiale della  sanita'  o
          dal Ministro della salute; 
                ee)  adozione  di  misure  di   informazione   e   di
          prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; 
                ff) predisposizione di  modalita'  di  lavoro  agile,
          anche in deroga alla disciplina vigente; 
                gg)  previsione  che  le  attivita'   consentite   si
          svolgano previa assunzione da  parte  del  titolare  o  del
          gestore  di  misure  idonee  a  evitare  assembramenti   di
          persone, con  obbligo  di  predisporre  le  condizioni  per
          garantire  il  rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale predeterminata  e  adeguata  a  prevenire  o
          ridurre il rischio di contagio; per i servizi  di  pubblica
          necessita',  laddove  non  sia  possibile  rispettare  tale
          distanza  interpersonale,  previsione  di   protocolli   di
          sicurezza  anti-contagio,  con  adozione  di  strumenti  di
          protezione individuale; 
                hh)  eventuale   previsione   di   esclusioni   dalle
          limitazioni alle attivita' economiche di  cui  al  presente
          comma, con verifica caso  per  caso  affidata  a  autorita'
          pubbliche specificamente individuate.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  1,  del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (Ulteriori
          misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Disposizioni finali). - 1. Le misure di cui al
          presente decreto si applicano dal  18  maggio  2020  al  15
          ottobre  2020,  fatti  salvi  i  diversi  termini  previsti
          dall'art. 1. 
              Omissis.». 
              -  La  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31
          gennaio 2020 reca: «Dichiarazione dello stato di  emergenza
          in   conseguenza    del    rischio    sanitario    connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili». 
              - La delibera del Consiglio dei ministri del 29  luglio
          2020 reca: «Proroga dello stato di emergenza in conseguenza
          del rischio sanitario connesso all'insorgenza di  patologie
          derivanti da agenti virali trasmissibili». 
              -  Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del citato
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35: 
              «Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). - 1.
          Le misure di cui all'art. 1 sono adottate con  uno  o  piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro della  salute,  sentiti  il  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
          competenti per materia, nonche' i presidenti delle  regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero  il  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
          decreti di cui al presente comma  possono  essere  altresi'
          adottati  su  proposta   dei   presidenti   delle   regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero del  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero  territorio  nazionale,
          sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
          il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e gli altri ministri  competenti  per  materia.  Il
          Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da  lui
          delegato illustra preventivamente alle Camere il  contenuto
          dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,
          al fine di tenere conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle
          stesse formulati; ove cio' non sia possibile,  per  ragioni
          di urgenza connesse alla natura delle misure  da  adottare,
          riferisce  alle  Camere  ai  sensi  del  comma  5,  secondo
          periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
          di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti  di  cui
          al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il
          Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,
          n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32  dell'8
          febbraio 2020». 
              -    Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri del 14 luglio 2020 reca:  «Ulteriori  disposizioni
          attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  recante
          misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19, e del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,
          recante   ulteriori   misure   urgenti   per   fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, della legge
          3 agosto 2007, n. 124,  (Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  4  (Dipartimento  delle  informazioni   per   la
          sicurezza). - Omissis 
              5. La direzione generale del  DIS  e'  affidata  ad  un
          dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
          dello Stato,  la  cui  nomina  e  revoca  spettano  in  via
          esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
          il CISR.  L'incarico  ha  comunque  la  durata  massima  di
          quattro anni ed e' rinnovabile con successivi provvedimenti
          per una durata complessiva  massima  di  ulteriori  quattro
          anni.  Per  quanto  previsto  dalla  presente   legge,   il
          direttore del DIS e' il diretto  referente  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri e dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita, salvo quanto previsto dall'art. 6,  comma  5,  e
          dall'art.   7,   comma   5,   ed   e'   gerarchicamente   e
          funzionalmente sovraordinato al personale del DIS  e  degli
          uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  6,  comma  7,  della
          citata  legge  3  agosto  2007,   n.   124,   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del segreto),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza  esterna).  -
          Omissis. 
              7.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio decreto, nomina e revoca  il  direttore  dell'AISE,
          scelto  tra  dirigenti  di  prima   fascia   o   equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
          e' rinnovabilecon successivi provvedimenti per  una  durata
          complessiva massima di ulteriori quattro anni.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  7,  comma  7,  della
          citata  legge  3  agosto  2007,   n.   124,   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del segreto),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza  interna).  -
          7. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  nomina  e
          revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
          tra   i   dirigenti   di   prima   fascia   o    equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
          e' rinnovabile con successivi provvedimenti per una  durata
          complessiva massima di ulteriori quattro anni.».